Se vuoi fare testamento o avere una consulenza legale al riguardo, lo Studio Legale Oss tratta ogni tipo di questione inerente la Successione mortis causa e l’Eredità Testamentaria.
Tutte le problematiche concernenti la morte di una persona ed il passaggio delle sue sostanze e dei suoi beni agli eredi legittimi o testamentari, richiedono lo svolgimento di attività legali (in primis: la Denuncia di Successione) che devono essere compiute entro i termini di legge.
Qualora poi si presentino temi più complessi quali, a titolo meramente esemplificativo, la lesione della quota di legittima o l’impugnazione del testamento, si rende necessaria l’assistenza legale di un avvocato specializzato che, oltre alla conoscenza delle norme, sia in grado di fornire consulenza sugli aspetti pratici e sulle finalità dei vari tipi di azioni a tutela dei diritti dell’erede.
In tema di successione ereditaria è comunque utile ricordare le principali distinzioni:
Successione testamentaria. Si ha successione testamentaria quando il de cuius abbia indicato mediante testamento le proprie volontà prima della morte.
Successione necessaria. Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibile violazione dei diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e coniuge).
Allorquando tale volontà testamentaria sia contraria alla legge, è importante tutelare le quote minime riservate dalla legge agli eredi, anche contro una espressa volontà del de cuius di estrometterli dalla successione. Tali eredi, come detto, possono essere i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge.
Successione naturale. Si avrà successione naturale allorquando, mancando la volontà testamentaria, si renda necessario procedere alla spartizione dell’eredità mediante un preciso ordine e delle precise quote fissate per legge.
Obblighi posti in capo agli eredi. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione:
- gli eredi, sia per legge che per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato;
- i legatari;
- i loro rappresentanti legali;
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari.
Oneri fiscali relativi alla successione. Nonostante l’imposta sulle successioni sia stata soppressa con la Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, esistono ancora obblighi fiscali ed amministrativi tra cui l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione quando nel patrimonio del defunto sono presenti beni immobili siti nel territorio dello Stato o diritti reali sugli stessi.
La dichiarazione di successione. L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste solo nel caso in cui nell’eredità vi siano beni immobili che si trovano sul territorio italiano o diritti reali immobiliari sugli stessi. La presentazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, corrispondente, in genere, alla data di morte del contribuente.
Termine di presentazione della dichiarazione di successione. Il termine di presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) decorre:
- dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia della loro nomina, per i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari;
- dalla data di chiusura del fallimento, nel caso di fallimento del defunto in corso alla data di apertura della successione o di dichiarazione di fallimento del medesimo entro 6 mesi;
- dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta, nel caso della dichiarazione di assenza o di morte presunta;
- dalla scadenza dei termini per la formazione dell’inventario, nel caso di accettazione con beneficio di inventario.